| Statuto sociale |
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ART. 1 – Il “Centro per la cultura d’impresa – Innovazione, Storie, Reti, Persone” è un'associazione culturale senza scopo di lucro, riconosciuta con D.M. dei Beni e Attività Culturali del 5 novembre 1997 n. 258. ART. 2 – L’associazione, promossa nell’ambito del sistema camerale, ha sede legale in Milano. Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, potrà determinare l'apertura di ulteriori sedi. ART. 3 – L’associazione ha durata illimitata. Dei fini ART. 4 – L'associazione ha come finalità: Dei soci ART. 5 – Sono soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che, accettandone lo statuto e impegnandosi a versare regolarmente le quote associative, verranno ammesse dal Consiglio di amministrazione a seguito di loro domanda. I soci si dividono in: a) soci promotori; b) soci ordinari. Sono soci promotori quei soci che partecipano alla realizzazione degli scopi dell'associazione impegnandosi con il versamento di quote associative stabilite dall'Assemblea ed a valere per periodi di tre esercizi, in misura superiore a quella dei soci ordinari. Sono soci ordinari quei soci che partecipano alla realizzazione degli scopi dell'associazione con il versamento della quota associativa annuale. ART. 6 – La qualità di socio si perde per dimissioni, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio di amministrazione in caso di morosità, o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'associazione o incompatibile con le finalità della stessa. La qualifica di socio si perde, inoltre, automaticamente, nel caso di mancata partecipazione alla copertura delle eventuali perdite che inducono necessariamente una ricostituzione del patrimonio. Del patrimonio ART. 7 – Il patrimonio dell'associazione è costituito: ART. 8 – L'associazione provvede alle spese per la propria attività attraverso: ART. 9 – È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Degli organi statutari ART. 10– Sono organi dell'associazione: Dell'Assemblea dei soci ART. 11 – L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola col versamento della quota associativa. ART. 12 – Spettano all'Assemblea: ART. 13 – L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all’anno dal Consiglio di amministrazione, entro il 15 novembre per il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile per il conto consuntivo e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2/10 dei soci, mediante comunicazione, anche elettronica, con conferma di ricezione spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare. ART. 14 – In prima convocazione l'Assemblea è valida quando sia rappresentata almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega. ART. 15 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da uno dei presenti. Ove sia stato nominato e salvo l’intervento di notaio, il Direttore funge da segretario, redige il processo verbale della riunione e lo trasmette ai soci. Le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti verranno affissi nella sede dell'associazione a disposizione dei soci. ART. 16 – Le votazioni hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano. ART. 17– Le deliberazioni sono valide quando espresse dalla maggioranza assoluta dei voti presenti. Del Consiglio di amministrazione ART. 18 – L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri eletti dall'Assemblea. Di questi 5 sono eletti tra i membri proposti dai soci promotori e 2 sono eletti fra i membri proposti dai soci ordinari. ART. 19 – Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea e, in caso di conferma, sino alla scadenza del Consiglio. ART. 20 – Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei consiglieri lo ritengano necessario. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, dal Vicepresidente in caso di impedimento del Presidente, o dalla maggioranza dei consiglieri in caso di impedimento od omissione di entrambi. L'avviso deve contenere il luogo e l’ordine del giorno ed è diramato a tutti i consiglieri e revisori entro cinque giorni lavorativi mediante posta elettronica con conferma di ricezione o, in caso di urgenza, entro tre giorni lavorativi. ART. 21 – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni si redige processo verbale. ART. 22 – Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ha l'obbligo di redigere annualmente la relazione sull'attività e il rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e, in particolare: ART. 23 – Il Consiglio può conferire parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, a singoli consiglieri e – se nominato – al direttore, con esclusione di quelli non delegabili per legge. Del Presidente ART. 24 – Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione fra i membri eletti dall’assemblea proposti dai soci promotori, dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia, garantisce il perseguimento delle finalità statutarie. ART. 25 – Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, partecipa alle riunioni del Comitato scientifico. In caso di assenza, vacanza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o da altro consigliere designato dal Consiglio riunito. Del Collegio dei revisori dei conti ART. 26 – Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall'Assemblea ed è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti. ART. 27 – Spettano al Collegio dei revisori: Del Comitato scientifico ART. 28 – Il Comitato scientifico è composto da un numero di membri compresi tra i 5 e i 25 che durano in carica tre anni, sono riconfermabili e vengono scelti tra personalità che per la loro attività scientifica o imprenditoriale risultino rispondenti alle finalità dell'associazione. Sono membri di diritto il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Vicepresidente, il Direttore, se nominato, e un rappresentante della Direzione generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali. I restanti membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione che, in caso di vacanza, provvede a nuove nomine. ART. 29– Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all'anno, promuove e traccia le linee scientifiche dell'associazione previste dall'art. 4. Dello scioglimento ART. 30 – Nel caso di trasformazione o scioglimento per qualunque causa dell'associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Clausola compromissoria ART. 31 – Per qualunque controversia tra l'associazione e i soci e fra i soci fra di loro la decisione verrà presa da un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due scelti dalle parti in conflitto e il terzo dai primi due o, in mancanza, dal Presidente della Camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano. Norme transitorie ART. 32- Per il 2009 le quote associative per i soci promotori sono fissate in € 15.000. Per i successivi due esercizi le quote verranno fissate dall’Assemblea comunque in misura non inferiore a 15.000 Euro. Per l’esercizio 2009 la quota associativa ordinaria è fissata in € 7.000.
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