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Statuto sociale
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ART.1 – È costituita un'associazione culturale senza scopo di lucro denominata "Centro per la cultura d’impresa".

ART.2 – L’associazione è promossa dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano e ha sede presso la stessa in Milano, via Camperio 1.

Dei fini

ART.3 - L'associazione ha come finalità:

a) valorizzare il patrimonio documentale dei propri soci in quanto risorsa culturale e organizzativa in grado di concorrere al raggiungimento delle loro finalità istitutive;
b) promuovere la cultura d’impresa attraverso l’acquisizione, la tutela diretta e la valorizzazione delle fonti documentali storiche e contemporanee prodotte dalle imprese e dagli altri soggetti economici;
c) sollecitare presso le imprese, gli enti e i privati che ne detengono il possesso, la conservazione di tali patrimoni costituiti da fondi archivistici, librari, documentazione elettronica, collezioni di oggetti, prodotti, manufatti e immobili;
d) promuovere - in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere – la costituzione di Archivi economici territoriali e di musei d’impresa;
e) organizzare ricerche, convegni, esposizioni che evidenzino il contributo che gli imprenditori forniscono al processo di modernizzazione della società attraverso la diffusione dell’innovazione nelle sue più svariate forme (tecnologica, scientifica, organizzativa, economica, commerciale, ecc.);
f) pubblicare attraverso periodici, monografie, supporti elettronici, siti web i risultati della propria attività;
g) promuovere la formazione di operatori culturali in grado di conservare e valorizzare le fonti documentali prodotte dalle imprese, dagli attori economici e dalla pubblica amministrazione;
h) favorire il coinvolgimento degli imprenditori alla realizzazione delle finalità culturali e nella gestione dell'associazione;
i) costituire, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, istituzioni che consentano di perseguire con maggiore efficacia gli scopi sociali.

L'associazione persegue le sue finalità anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, italiani ed esteri, nella piena libertà delle impostazioni metodologiche e con la più larga apertura intellettuale.

Del patrimonio

ART.4 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- da un fondo in titoli di stato ammontanti a Euro 103.291,38;
- da donazioni, legati, lasciti;
- dall’avanzo annuale di gestione che, in ogni caso, non potrà essere ripartito tra i soci in forma diretta o indiretta.

ART.5 - L'associazione provvede alle spese per la propria attività attraverso:
- le quote associative;
- i contributi e le erogazioni di cittadini, enti, società e associazioni;
- i redditi dei beni patrimoniali;
- i proventi delle proprie iniziative promozionali;
- i copyrights o royalties di edizioni proprie.

ART.6 - La misura della quota associativa annuale, differenziata per ciascuna categoria di soci, è stabilita ogni anno dal Consiglio di amministrazione. L'entità della quota prevista a carico della Camera di Commercio deve comunque essere approvata dalla stessa Camera di Commercio nel rispetto delle procedure previste dal proprio ordinamento.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il 30 giugno di ogni anno.

Della durata e del recesso

ART. 7 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso che può essere esercitato dai soci mediante lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno; il recesso avrà effetto con l'anno successivo.

Dei soci

ART.8 - Sono membri dell'associazione:

- il socio fondatore;
- i soci ordinari.

ART. 9 – È socio fondatore la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.

ART.10 - Sono soci ordinari imprese, banche, associazioni, università, centri e istituti di ricerca, enti e privati che ne facciano richiesta e che versino la quota associativa nella misura prevista dal Consiglio di amministrazione.

ART.11 - Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

Dell'Assemblea dei soci

ART. 12 - L'Assemblea è composta da tutti i soci ammessi all'associazione.
Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se dissenzienti o assenti.

ART.13 – Spettano all'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- la determinazione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione;
- la nomina del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del suo Presidente;
- la determinazione degli emolumenti dei consiglieri e dei revisori;
- la nomina, in caso di scioglimento dell'associazione, di uno o più liquidatori e la devoluzione dei beni rimasti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
- le delibere sulle modificazioni statutarie.

ART.14 – L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, mediante lettera raccomandata o telegramma spedito a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare.

ART.15 – In prima convocazione, l'Assemblea è valida quando sia rappresentata almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega. È comunque necessaria la presenza del socio fondatore.

ART.16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da uno dei presenti. Il Direttore, salvo l’intervento di notaio, funge da segretario, redige il processo verbale delle riunioni e lo trasmette ai soci.

ART.17 - Le votazioni hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano.

ART.18 – Le deliberazioni sono valide quando espresse dalla maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo nei casi di cui al secondo comma.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto e una maggioranza semplice qualificata dall'adesione del socio fondatore.

Del Consiglio di amministrazione

ART.19 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette a nove membri: di questi, tre sono nominati dalla Camera di commercio di Milano, in quanto ente pubblico, ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile; gli altri sono eletti dall’assemblea dei soci.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il Direttore, il quale partecipa al Consiglio di amministrazione anche con la funzione di segretario e senza diritto di voto.

ART. 20 - Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea e, in caso di conferma, sino alla scadenza del Consiglio.
Qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio, l'organo decade e il Presidente procede all’immediata convocazione dell'Assemblea dei soci.

ART.21 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente.

ART.22 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione. Delle deliberazioni si redige processo verbale.

ART.23 - Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e, in particolare:

- verifica il conseguimento delle finalità dell'associazione;
- convoca le assemblee;
- nomina due Vicepresidenti;
- redige i bilanci preventivi e consuntivi;
- acquista e aliena i beni mobili e immobili, accetta eredità e legati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 600 e 786 del C.C., determina l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali;
- emana regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci.

Il Consiglio può conferire parte dei propri poteri al Presidente, ai Vicepresidenti e al Direttore, con esclusione di quelli non delegabili per legge.

ART.24 – Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del socio fondatore, dura in carica per tre anni e può essere rieletto. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, garantisce il perseguimento delle finalità statutarie.

ART.25 - Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, partecipa alle riunioni del Comitato scientifico con diritto di voto. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte da uno dei Vicepresidenti.

Del Collegio dei Revisori dei conti

ART.26 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente dei revisori dei conti è nominato dall'Assemblea su proposta del socio fondatore. La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere; la durata in carica è di tre anni ed è rinnovabile anche più volte.

ART.27 – Spettano al collegio dei revisori:

- il controllo della gestione contabile dell'associazione, l'effettuazione, in qualunque momento, di accertamenti di cassa, la redazione collegiale della relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo da presentare all'assemblea;
- la vigilanza e il controllo sull'applicazione delle norme statutarie;
- la decisione sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione dei soci e per la riammissione degli stessi.

I revisori dei conti partecipano alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Del Direttore

ART.28 – Il Direttore coordina l'attività generale dell'Associazione. Può ricevere deleghe dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, ne attua le disposizioni. È membro di diritto del Comitato scientifico. Può assumere e licenziare il personale dipendente, provvede all'ordinamento degli uffici e del personale, garantisce con il Presidente e i Vicepresidenti, i collegamenti tra Consiglio di amministrazione e Comitato scientifico. Risponde del suo operato dinanzi al Presidente e al Consiglio di amministrazione.

Del Comitato scientifico

ART.29 - Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Ne fanno parte di diritto il Presidente, i Vicepresidenti e il Direttore, un rappresentante dell’Ufficio Centrale dei beni archivistici del Ministero dei Beni culturali oltre a un numero di membri compresi tra i 5 e i 25 che durano in carica tre anni, sono riconfermabili e vengono scelti tra personalità che per la loro attività di ricerca o funzioni risultino rispondenti alle finalità dell'Associazione. In caso di vacanza in seno al Comitato scientifico, il Consiglio di amministrazione provvede alle nuove nomine.
Il Comitato scientifico elegge al suo interno un Presidente che ne dirige l'attività e mantiene i rapporti col Consiglio di amministrazione.

ART. 30 - Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all'anno, promuove e traccia le linee scientifiche dell'Associazione previste dall'art. 3. Assegna le borse di studio stanziate dal Consiglio di amministrazione

Dello scioglimento

ART.31 – Nel caso di trasformazione o liquidazione dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Clausola compromissoria

ART.32 – Per qualunque controversia tra l'Associazione e i soci e fra i soci fra di loro - tranne per i provvedimenti di esclusione e di riammissione dei soci per i quali è competente il Collegio dei revisori dei conti - la decisione verrà presa da un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due scelti dalle parti in conflitto e il terzo dai primi due o, in mancanza, dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Milano, 22 gennaio 2001