| Statuto sociale |
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ART.2 Lassociazione è promossa dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano e ha sede presso la stessa in Milano, via Camperio 1. Dei fini ART.3 - L'associazione ha come finalità: a) valorizzare il patrimonio documentale
dei propri soci in quanto risorsa culturale e organizzativa in grado di
concorrere al raggiungimento delle loro finalità istitutive; L'associazione persegue le sue finalità anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, italiani ed esteri, nella piena libertà delle impostazioni metodologiche e con la più larga apertura intellettuale. Del patrimonio ART.4 - Il patrimonio dell'associazione
è costituito: ART.5 - L'associazione provvede alle
spese per la propria attività attraverso: ART.6 - La misura della quota associativa annuale, differenziata per ciascuna categoria di soci, è stabilita ogni anno dal Consiglio di amministrazione. L'entità della quota prevista a carico della Camera di Commercio deve comunque essere approvata dalla stessa Camera di Commercio nel rispetto delle procedure previste dal proprio ordinamento. Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il 30 giugno di ogni anno. Della durata e del recesso ART. 7 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso che può essere esercitato dai soci mediante lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno; il recesso avrà effetto con l'anno successivo. Dei soci ART.8 - Sono membri dell'associazione: - il socio fondatore; ART. 9 È socio fondatore la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano. ART.10 - Sono soci ordinari imprese, banche, associazioni, università, centri e istituti di ricerca, enti e privati che ne facciano richiesta e che versino la quota associativa nella misura prevista dal Consiglio di amministrazione. ART.11 - Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei soci; Dell'Assemblea dei soci ART. 12 - L'Assemblea è composta da tutti
i soci ammessi all'associazione. ART.13 Spettano all'Assemblea: - l'approvazione del bilancio preventivo
e consuntivo annuale; ART.14 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, mediante lettera raccomandata o telegramma spedito a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare. ART.15 In prima convocazione, l'Assemblea è valida quando sia rappresentata almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega. È comunque necessaria la presenza del socio fondatore. ART.16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da uno dei presenti. Il Direttore, salvo lintervento di notaio, funge da segretario, redige il processo verbale delle riunioni e lo trasmette ai soci. ART.17 - Le votazioni hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano. ART.18 Le deliberazioni sono valide
quando espresse dalla maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo nei
casi di cui al secondo comma. Del Consiglio di amministrazione ART.19 L'Associazione è amministrata
da un Consiglio di amministrazione composto da sette a nove membri: di
questi, tre sono nominati dalla Camera di commercio di Milano, in quanto
ente pubblico, ai sensi dellart. 2458 del Codice Civile; gli altri
sono eletti dallassemblea dei soci. ART. 20 - Qualora venissero a mancare
uno o più consiglieri, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione
per cooptazione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla
prossima assemblea e, in caso di conferma, sino alla scadenza del Consiglio. ART.21 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente. ART.22 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione. Delle deliberazioni si redige processo verbale. ART.23 - Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e, in particolare: - verifica il conseguimento delle finalità
dell'associazione; Il Consiglio può conferire parte dei propri poteri al Presidente, ai Vicepresidenti e al Direttore, con esclusione di quelli non delegabili per legge. ART.24 Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del socio fondatore, dura in carica per tre anni e può essere rieletto. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, garantisce il perseguimento delle finalità statutarie. ART.25 - Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, partecipa alle riunioni del Comitato scientifico con diritto di voto. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte da uno dei Vicepresidenti. Del Collegio dei Revisori dei conti ART.26 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci. Il Presidente dei revisori dei conti è nominato dall'Assemblea su proposta del socio fondatore. La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere; la durata in carica è di tre anni ed è rinnovabile anche più volte. ART.27 Spettano al collegio dei revisori: - il controllo della gestione contabile
dell'associazione, l'effettuazione, in qualunque momento, di accertamenti
di cassa, la redazione collegiale della relazione sul bilancio preventivo
e su quello consuntivo da presentare all'assemblea; I revisori dei conti partecipano alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Del Direttore ART.28 Il Direttore coordina l'attività generale dell'Associazione. Può ricevere deleghe dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, ne attua le disposizioni. È membro di diritto del Comitato scientifico. Può assumere e licenziare il personale dipendente, provvede all'ordinamento degli uffici e del personale, garantisce con il Presidente e i Vicepresidenti, i collegamenti tra Consiglio di amministrazione e Comitato scientifico. Risponde del suo operato dinanzi al Presidente e al Consiglio di amministrazione. Del Comitato scientifico ART.29 - Il Comitato scientifico è nominato
dal Consiglio di Amministrazione. Ne fanno parte di diritto il Presidente,
i Vicepresidenti e il Direttore, un rappresentante dellUfficio Centrale
dei beni archivistici del Ministero dei Beni culturali oltre a un numero
di membri compresi tra i 5 e i 25 che durano in carica tre anni, sono
riconfermabili e vengono scelti tra personalità che per la loro attività
di ricerca o funzioni risultino rispondenti alle finalità dell'Associazione.
In caso di vacanza in seno al Comitato scientifico, il Consiglio di amministrazione
provvede alle nuove nomine. ART. 30 - Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all'anno, promuove e traccia le linee scientifiche dell'Associazione previste dall'art. 3. Assegna le borse di studio stanziate dal Consiglio di amministrazione Dello scioglimento ART.31 Nel caso di trasformazione o liquidazione dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. Clausola compromissoria ART.32 Per qualunque controversia tra l'Associazione e i soci e fra i soci fra di loro - tranne per i provvedimenti di esclusione e di riammissione dei soci per i quali è competente il Collegio dei revisori dei conti - la decisione verrà presa da un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due scelti dalle parti in conflitto e il terzo dai primi due o, in mancanza, dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Milano, 22 gennaio 2001 |
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