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Statuto

Denominazione – Sede – Durata

ART. 1 – Il “Centro per la cultura d’impresa – Innovazione, Storie, Reti, Persone” è un’associazione culturale senza scopo di lucro, riconosciuta con D.M. dei Beni e Attività Culturali del 5 novembre 1997 n. 258.

ART. 2 – L’associazione, promossa nell’ambito del sistema camerale, ha sede legale in Milano. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 21 del presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, potrà determinare l’apertura di ulteriori sedi.

ART. 3 – L’associazione ha durata illimitata.

Dei fini

ART. 4 – L’associazione ha come finalità:

a) valorizzare il patrimonio documentale dei propri soci in quanto risorsa culturale e organizzativa in grado di concorrere al raggiungimento delle loro finalità istituzionali;

b) valorizzare attraverso studi e ricerche l’apporto del sistema camerale alla formazione del sistema locale delle imprese;

c) promuovere la cultura d’impresa acquisendo direttamente e valorizzando le fonti documentali storiche e contemporanee prodotte dai soggetti economici;

d) sollecitare le imprese, gli enti e i privati che ne detengono il possesso a conservare i propri patrimoni culturali costituiti da fondi archivistici, librari, documentazione elettronica, collezioni di oggetti, prodotti, manufatti e immobili;

e) promuovere la costituzione di Archivi economici territoriali e di musei d’impresa anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere;

f) organizzare ricerche, convegni, esposizioni che evidenzino il contributo degli imprenditori al processo di modernizzazione della società attraverso la diffusione dell’innovazione nelle sue più svariate forme (tecnologica, scientifica, organizzativa, economica, commerciale, ecc.);

g) rendere disponibili alla comunità scientifica i risultati dell’attività svolta presso i propri soci o presso terzi attraverso la pubblicazione di periodici, monografie, supporti elettronici, siti web, o mediante la partecipazione a seminari e convegni, in uno spirito di piena condivisione e diffusione della conoscenza;

h) promuovere la formazione di operatori culturali in grado di conservare e valorizzare le fonti documentali prodotte dalle Camere di commercio, dalle imprese, dagli attori economici in genere;

i) favorire il coinvolgimento degli imprenditori nella realizzazione delle finalità culturali dell’associazione;

l) costituire, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, istituzioni che consentano di perseguire con maggiore efficacia gli scopi sociali sopra elencati.

L’associazione persegue le sue finalità anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, italiani ed esteri, nella piena libertà delle impostazioni metodologiche e con la più larga apertura intellettuale.

Dei soci

ART. 5 – Sono soci dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che, accettandone lo statuto e impegnandosi a versare regolarmente le quote associative, verranno ammesse dal Consiglio di amministrazione a seguito di loro domanda.

I soci si dividono in:

a) soci promotori;

b) soci ordinari.

Sono soci promotori quei soci che partecipano alla realizzazione degli scopi dell’associazione impegnandosi con il versamento di quote associative stabilite dall’Assemblea ed a valere per periodi di tre esercizi, in misura superiore a quella dei soci ordinari.

Sono soci ordinari quei soci che partecipano alla realizzazione degli scopi dell’associazione con il versamento della quota associativa annuale.

Tutti i soci hanno il diritto di:

– partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente;

– conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

– recedere in qualsiasi momento ai sensi del successivo art. 6;

– candidarsi per le cariche associative;

– esaminare i libri sociali secondo le modalità definite in un apposito regolamento. Tutti i soci hanno il dovere di:

– osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

– versare la quota associativa;

– mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

ART. 6 – La qualità di socio si perde per dimissioni, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio di amministrazione in caso di morosità, o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all’associazione o incompatibile con le finalità della stessa. La qualifica di socio si perde, inoltre, automaticamente, nel caso di mancata partecipazione alla copertura delle eventuali perdite che inducono necessariamente una ricostituzione del patrimonio. Il diritto di recesso può essere esercitato dai soci mediante comunicazione, anche elettronica, con conferma di ricezione, inviata al Presidente del Consiglio di amministrazione entro il 15 novembre di ogni anno. Il recesso avrà effetto con l’anno successivo. È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Del patrimonio

ART. 7 – Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dai beni immobili acquistati dall’associazione;

c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;

d) da conferimenti degli associati;

e) da donazioni, legati, lasciti;

f) dall’avanzo annuale di gestione.

g) da ogni altro bene che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio

ART. 8 – L’associazione provvede alle spese per la propria attività attraverso:

a) le quote associative;

b) i contributi e le erogazioni di cittadini, enti, società e associazioni;

c) i redditi dei beni patrimoniali;

d) i proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali;

e) i copyrights o royalties di edizioni proprie.

ART. 9 – È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Degli organi statutari

ART. 10– Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Dell’Assemblea dei soci

ART. 11 – L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola col versamento della quota associativa. Essa rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se dissenzienti o assenti.

ART. 12 – Spettano all’Assemblea:

a) l’approvazione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo redatti dal Consiglio;

b) l’approvazione, su proposta del Consiglio, in merito alle quote associative;

c) la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti;

d) la determinazione degli emolumenti dei revisori;

e) la determinazione di eventuali emolumenti a consiglieri delegati;

f) lo scioglimento dell’associazione con la conseguente nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione dei beni rimasti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;

g) le delibere sulle modificazioni statutarie, l’adozione ed eventuale modifica del regolamento dell’associazione.

ART. 13 – L’Assemblea deve essere convocata almeno due volte all’anno dal Consiglio di amministrazione, entro il 30 novembre per il Bilancio preventivo ed entro il 30 aprile per il Conto consuntivo e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2/10 dei soci, mediante comunicazione, anche elettronica, con conferma di ricezione spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La comunicazione deve indicare il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l’ora dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare.

ART. 14 – In prima convocazione l’Assemblea è valida quando sia rappresentata almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

ART. 15 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest’ultimo da uno dei presenti scelti dall’Assemblea. Ove sia stato nominato, e salvo l’intervento di notaio, il Direttore funge da segretario, redige il processo verbale della riunione e lo trasmette ai soci. Le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti verranno affissi nella sede dell’associazione a disposizione dei soci.

ART. 16 – Le votazioni hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe. I soci soggetti giuridici potranno partecipare mediante il legale rappresentante ovvero la persona da questi delegata.

ART. 17 – Le deliberazioni sono valide quando espresse dalla maggioranza assoluta dei voti presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, l’adozione e la modifica del regolamento, occorre la presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto. Per le deliberazioni concernerti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto.

Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del Consiglio di amministrazione

ART. 18 – L’associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a nove membri incluso il Presidente.

Nel rispetto del principio di democraticità, al fine di garantire che nel Consiglio di amministrazione sia rappresentata anche la categoria di soci di minoranza i componenti dello stesso saranno nominati come segue.

1. Nel caso in cui la categoria dei soci ordinari sia numericamente maggiore di quella dei soci promotori:

a) due membri, nel caso in cui il Consiglio sia composto da cinque a sette membri, o tre membri, nel caso in cui il Consiglio sia composto da otto o nove membri, eletti dall’Assemblea dei soci tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati come soci promotori;

b) i restanti membri eletti dall’Assemblea dei soci tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati come soci ordinari.

2. Nel caso in cui la categoria dei soci promotori sia numericamente maggiore dei soci ordinari, i membri di cui alla precedente lettera a) saranno eletti dall’Assemblea dei soci tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati come soci ordinari e i restanti membri di cui alla lettera b) saranno eletti tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati come soci promotori.

I membri del Consiglio di amministrazione, incluso il Presidente, durano in carica tre esercizi fino all’approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili. L’ufficio di consigliere e di Presidente è gratuito. Il Consiglio tuttavia può proporre all’Assemblea particolari indennità a favore dei propri membri in funzione degli incarichi conferiti. In ogni caso gli eventuali compensi individuali riconosciuti devono essere proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ART. 19 – Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea e, in caso di conferma, sino alla scadenza del Consiglio. Qualora venisse a mancare il Presidente, il sostituto sarà tempestivamente nominato tra i soci promotori, ai sensi del successivo art. 24, e resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio. L’assenza continuativa e ingiustificata per tre sedute comporta la decadenza del consigliere. Qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio, l’organo decade e il Presidente procede all’immediata convocazione dell’Assemblea dei soci.

ART. 20 – Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei consiglieri lo ritengano necessario. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, dal Vicepresidente in caso di impedimento del Presidente, o dalla maggioranza dei consiglieri in caso di impedimento od omissione di entrambi. L’avviso deve contenere il giorno, l’ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e l’ordine del giorno ed è diramato a tutti i consiglieri e revisori mediante posta elettronica con conferma di ricezione almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione o, in caso di urgenza, tre giorni lavorativi prima. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano in carica.

ART. 21 – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni si redige processo verbale.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi

verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 22 – Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, ha l’obbligo di redigere annualmente la relazione sull’attività e il rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e, in particolare:

a) verifica il conseguimento delle finalità dell’associazione;

b) convoca le Assemblee;

c) nomina il Vicepresidente;

d) redige i Bilanci preventivi e consuntivi;

e) acquista e aliena i beni mobili e immobili, accetta eredità e legati, determina l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’associazione;

f) propone all’Assemblea l’ammontare delle quote associative annuali per ogni categoria di soci;

g) propone all’approvazione dell’Assemblea regolamenti e norme per il funzionamento dell’associazione;

h) delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci;

i) su proposta del Presidente, può nominare il Direttore, definendone gli emolumenti e le attribuzioni di poteri e funzioni.

ART. 23 – Il Consiglio può conferire parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, a singoli consiglieri e – se nominato – al Direttore, con esclusione di quelli non delegabili per legge; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Direttore partecipa al Consiglio di amministrazione anche con la funzione di segretario e senza diritto di voto.

Del Presidente

ART. 24 – Il Presidente viene nominato dall’Assemblea tra i soci promotori o le persone indicate dagli enti giuridici associati come soci promotori e dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia, garantisce il perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 25 – Il Presidente presiede l’Assemblea dei soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza, vacanza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o da altro consigliere designato dal Consiglio riunito.

Del Collegio dei revisori dei conti

ART. 26 – Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall’Assemblea ed è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti. Il Presidente dei revisori dei conti è nominato in seno al Collegio e deve essere iscritto all’Albo dei revisori contabili. La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere; la durata in caricaè di tre esercizi fino all’approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio ed è rinnovabile anche più volte.

ART. 27 – Spettano al Collegio dei revisori:

a) il controllo della gestione contabile dell’associazione, l’effettuazione, in qualunque momento, di accertamenti di cassa, la redazione collegiale della relazione sul Bilancio preventivo e su quello consuntivo da presentare all’Assemblea;

b) la vigilanza e il controllo sull’applicazione delle norme statutarie.

I revisori partecipano alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Del Comitato scientifico

ART. 28 – Il Comitato scientifico è composto da un numero di membri compresi tra i 5 e i 25 che durano in carica tre esercizi, sono riconfermabili e vengono scelti tra personalità che per la loro attività scientifica o imprenditoriale risultino rispondenti alle finalità dell’associazione. Sono membri di diritto il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Vicepresidente, il Direttore, se nominato, e un rappresentante della Direzione generale per gli archivi del Ministero della cultura. I restanti membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione che, in caso di vacanza, provvede a nuove nomine. Il Comitato scientifico rimane in carica sino a quando il Consiglio di amministrazione insediato dall’Assemblea elettiva non avrà provveduto a formulare una nuova proposta. Il Comitato scientifico elegge al suo interno un Presidente che ne dirige l’attività e mantiene i rapporti col Consiglio di amministrazione partecipando alle riunioni su invito del Presidente del Consiglio di amministrazione.

ART. 29– Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all’anno, promuove e traccia le linee scientifiche dell’associazione previste dall’art. 4.

Dello scioglimento

ART. 30 – In caso di scioglimento dell’associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio di amministrazione potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Nel caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

ART. 31 – Per qualunque controversia tra l’associazione e i soci e fra i soci fra di loro la decisione verrà presa da un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due scelti dalle parti in conflitto e il terzo dai primi due o, in mancanza, dal Presidente della Camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano.

F.to: Monica De Paoli

[2022]